La riservatezza degli utenti
Gli organismi sanitari pubblici e privati, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, devono
garantire, in particolare, il rispetto dei seguenti principi:
a. Dignità dell'interessato
La prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto
della dignità dell'interessato.
La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i soggetti cui viene erogata una
prestazione sanitaria, con particolare riguardo a fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli
anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno.
Particolare riguardo deve essere prestato nel rispettare la dignità di pazienti sottoposti a trattamenti medici
invasivi o nei cui confronti è comunque doverosa una particolare attenzione anche per effetto di specifici
obblighi di legge o di regolamento o della normativa comunitaria (ad es. in riferimento a sieropositivi
o affetti da infezione da Hiv, all'interruzione di gravidanza,
o a persone offese da atti di violenza sessuale).
Nei reparti di rianimazione dove si possono visitare i degenti solo attraverso vetrate o videoterminali devono
essere adottati accorgimenti, anche provvisori (ad es. mediante paraventi), che delimitino la visibilità
dell'interessato durante l'orario di visita ai soli familiari e conoscenti.
b. Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie
È doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario
(ad es. in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), per evitare che in tali occasioni le
informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi.
Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.
Il rispetto di questa garanzia non ostacola la possibilità di utilizzare determinate aree per più prestazioni
contemporanee, quando tale modalità risponde all'esigenza terapeutica di diminuire l'impatto psicologico
dell'intervento medico (ad es. alcuni trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori).
c. Notizie su prestazioni di pronto soccorso
L'organismo sanitario può dare notizia, anche per via telefonica, circa una prestazione di pronto soccorso,
ovvero darne conferma a seguito di richiesta anche per via telefonica.
La notizia o la conferma devono essere, però, fornite correttamente ai soli terzi legittimati, quali possono
essere familiari, parenti o conviventi, valutate le diverse circostanze del caso.
Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di
pronto soccorso, e non attiene ad informazioni più dettagliate sullo stato di salute.
L'interessato - se cosciente e capace - deve essere preventivamente informato dall'organismo sanitario (ad
es. in fase di accettazione), e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere
informati della prestazione di pronto soccorso. Occorre, altresì, rispettare eventuali sue indicazioni specifiche
o contrarie.
Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma,
avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato.
d. Dislocazione dei pazienti nei reparti )
Il Codice incentiva le strutture sanitarie a prevedere, in conformità agli ordinamenti interni, le modalità per
fornire informazioni ai terzi legittimati circa la dislocazione dei degenti nei reparti, allorchè si debba ad
esempio rispondere a richieste di familiari e parenti, conoscenti e personale del volontariato.
L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (ad
es. all'atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero
e del reparto di degenza. Occorre altresì rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura
sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati.
Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato quando sia stato
manifestato un consenso specifico e distinto al riguardo, consenso che può essere anche manifestato da
parte di un altro soggetto legittimato, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell'interessato .
e. Distanza di cortesia
Le strutture sanitarie devono predisporre apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento
di dati sanitari (es. operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute), nel
rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato.
Vanno in questa prospettiva prefigurate appropriate soluzioni, sensibilizzando gli utenti con idonei inviti,
segnali o cartelli.
f. Ordine di precedenza e di chiamata
All'interno dei locali di strutture sanitarie, nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti
amministrativi che richiedono un periodo di attesa (ad es. in caso di analisi cliniche), devono essere adottate
soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescinda dalla
loro individuazione nominativa (ad es. attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al
momento della prenotazione o dell'accettazione).
Non risulta giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al
pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare
(es. liste di degenti che devono subire un intervento operatorio). Non devono essere, parimenti, resi
facilmente visibili da terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell'interessato
(es. cartelle infermieristiche poste in prossimità del letto di degenza).
g. Correlazione fra paziente e reparto o struttura
Gli organismi sanitari devono mettere in atto specifiche procedure, anche di formazione del personale, per
prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del
paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto
presso cui si è recato o è stato ricoverato.
Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non
correlati a quelli di cura (ad es., per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi ad
una procedura concorsuale).
Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i titolari del trattamento, ivi comprese le farmacie, affinchè
nella spedizione di prodotti non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee
a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato (ad es., indicazione della tipologia del contenuto
del plico o del reparto dell'organismo sanitario mittente).
