Il consenso al trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
Il consenso é validamente prestato se é espresso liberamente, se é specifico per un trattamento chiaramente
individuato e se sono state fornite all’interessato le informazioni prescritte sul trattamento dei dati e sulle finalità della richiesta.
Esistono, poi, delle esenzioni alla necessità del consenso al trattamento dei dati personali: il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario
per adempiere ad obblighi di legge (registrazione nei libri contabili, etc.) e per eseguire obblighi derivanti
da un contratto.
Diverso è il caso in cui lo Studio intenda inviare anche materiale promozionale. In tal caso, è necessario
un consenso scritto dell’interessato ed è necessario precisare la finalità che intende perseguire lo Studio,
in aggiunta a quella strettamente professionale.
Il consenso deve essere manifestato in forma scritta quando è relativo a dati sensibili, quali sono quelli che
tratta il professionista nell’ambito di un contratto di cura. Per il trattamento dei dati personali, l’interessato deve esprimere (anche oralmente), il proprio consenso, da documentarsi, però, per iscritto.
In caso di un eventuale contenzioso, se il consenso é stato raccolto per iscritto, il titolare del trattamento
potrà provare più agevolmente d’aver informato l’interessato riguardo il contenuto dell’informativa e di aver
ottenuto, da quest’ultimo, il consenso al trattamento dei dati.
Il consenso reso al medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o all'organismo sanitario vale anche per i trattamenti forniti da strutture ospedaliere o territoriali, nonchè da distinti reparti e unità dello stesso organismo sanitario.
La disposizione riportata qui:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=993385
precisa i trattamenti per cui non va notificato il trattamento.
Ulteriori precisazioni le trovi cliccando qui.
